02 settembre 2018

Al via il nuovo albo dei consulenti, cosa cambia

Pubblicato in: Vademecum

Ogni consulente finanziario sa bene che nel fare il suo lavoro deve rispettare precise regole. Sa anche che queste regole negli ultimi 15 anni hanno subito rilevanti cambiamenti. Infine, sa che sul suo operato vigila un’autorità. La Consob? No, non più. La novità affonda le radici nella Legge di Stabilità 2016 e nel contesto della MiFID II, la versione rivista e aggiornata della Markets in Financial Instruments Directive approvata a Strasburgo nel 2014 e recepita in Italia nel 2017.

Una novità che risale al 2 luglio 2018 quando – dopo il via libera al protocollo d’intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF) sull’avvio dell’operatività dell’Organismo stesso – alcune funzioni in capo alla Consob sono state trasferite all’OCF. L’operatività è stata inizialmente circoscritta all’attività istruttoria riguardante le iscrizioni all’albo (con esonero dalla prova valutativa) dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e i poteri di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (gli ex promotori finanziari).

Ma la Consob non è uscita di scena: innanzitutto, per consentire l’attuazione delle recenti leggi la Commissione nazionale per le società e la Borsa ha provveduto ad aggiornare il relativo regolamento intermediari; poi, mentre OCF d’ora in avanti vigilerà sui professionisti e sulle società che offrono consulenza finanziaria, la Consob terrà sotto monitoraggio e controllo l’attività svolta dall’Organismo stesso. Per dirla in termini tecnici: si occuperà non più di microvigilanza ma di macrovigilanza.


Come ti cambio la consulenza finanziaria


Tutto ciò è avvenuto appunto nella cornice del recepimento in Italia della MiFID II, tramite l’entrata in vigore del decreto legislativo 129/2017. Decreto che ha portato a compimento sia la razionalizzazione della disciplina della consulenza finanziaria in Italia sia l’iter avviato con la citata legge di Stabilità 2016. E lo ha fatto modificando il Testo Unico della Finanza (meglio noto come TUF) e confermando l’istituzione dell’albo unico dei consulenti finanziari, al posto del precedente albo dei promotori finanziari.

Tre le sezioni che compongono il nuovo albo:

• I consulenti abilitati all’offerta fuori sede (gli ex promotori finanziari, appunto);
• I consulenti finanziari autonomi;
• Società di consulenza finanziaria.

Come accennato, è stata la legge di Stabilità 2016 a gettare le basi della nuova “casa comune” dei professionisti e delle società che fanno consulenza finanziaria: innanzitutto, cambiando il nome dell’albo precedentemente esistente, al quale erano iscritti solo i promotori finanziari, poi attribuendo a questi ultimi la denominazione di “consulenti finanziari”.


Cosa cambia per i consulenti finanziari


Nel quadro di questa epocale riorganizzazione, il 15 febbraio 2018 la Consob ha adottato il nuovo testo del regolamento intermediari, che ha sostituito la vecchia versione in vigore dal 2007. Sono previsti nuovi requisiti di conoscenza e competenza del personale che per conto dell’intermediario fornisce informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento e servizi accessori o svolge il servizio di consulenza. Ed è stato rivisto al rialzo lo standard di qualificazione minimo del personale degli intermediari a contatto con la clientela, categoria in cui rientrano anche i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il nuovo regolamento fissa requisiti di conoscenze e competenze attestati da titoli di studio, dall’iscrizione all’albo o dal superamento della prova valutativa per l’iscrizione allo stesso e affiancati da un periodo di esperienza professionale la cui durata dipende dal servizio svolto.

Per poter fornire informazioni o prestare il servizio di consulenza finanziaria, il personale deve essere in possesso di un periodo minimo di esperienza professionale, che nel caso di soggetti iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari o che hanno superato la prova valutativa per iscriversi è di sei mesi per dare informazioni qualificate e di 12 mesi per fornire consulenza finanziaria.


L’importanza dell’aggiornamento professionale


Rafforzato poi l’obbligo in capo agli intermediari per i quali i consulenti finanziari lavorano di garantire il costante aggiornamento professionale del personale – inclusi appunto i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede – attraverso un percorso di formazione continua che, almeno annualmente, preveda la frequenza di un corso della durata minima di 30 ore e il superamento del relativo test di verifica finale.

Gli intermediari sono poi obbligati a effettuare una revisione periodica delle esigenze di sviluppo e formazione del proprio personale, a erogare una formazione specifica di almeno 30 ore con test di verifica anche in occasione di cambiamenti di ruolo nel personale e, in previsione dell’offerta di nuovi prodotti di investimento, a sottoporre il personale addetto alla prestazione dei servizi a una formazione specifica, tagliata sul grado di innovazione e complessità dei nuovi prodotti.


NOTA DI REDAZIONE : gli argomenti, le immagini e i grafici sono frutto di elaborazione interna.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le informazioni riportate non devono essere intese come una raccomandazione, diretta o indiretta, o un invito a compiere una particolare operazione. Per verificare le soluzioni più adatte alle tue esigenze e adeguate al tuo profilo di investitore rivolgiti sempre al tuo Family Banker.