Il 2026 sarà l’anno dei fondi pensione?

Il 2026 sarà l’anno dei fondi pensione?

Pubblicato il 11 febbraio 2026 in Economia & Mercati

Con il nuovo anno arrivano importanti novità in materia di previdenza complementare. La Legge di Bilancio 2026 introduce una serie di misure volte a incentivare un maggior tasso di adesione alle forme di previdenza complementare e ad agevolare l’attivazione di forme di previdenza di secondo pilastro.


Spinta in avanti per la previdenza integrativa

In un sistema nel quale le tendenze di medio-lungo periodo e le previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato sollevano diversi interrogativi(1), diventa fondamentale crearsi un “cuscinetto” di emergenza per gli anni della pensione. Eppure, come mostrano i dati COVIP(2), alla fine del 2024 solo il 38% circa dei lavoratori in Italia aderiva a una forma di previdenza complementare, con una percentuale ancora più bassa (29,9%) tra i giovani nella fascia 15-34 anni.

Ora, qualcosa potrebbe cambiare.


Adesione “automatica” per i neoassunti

A partire dal primo luglio 2026 (a condizione che, entro la medesima data, COVIP emani le necessarie istruzioni operative), per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (fatta eccezione per i lavoratori domestici), il TFR verrà destinato automaticamente alla previdenza complementare, se entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione non verrà esercitato il diritto di rinuncia esplicita, mantenendo il TFR presso il datore di lavoro o il Fondo Tesoreria INPS. In concreto, i versamenti avverranno a partire dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni e comprenderanno quanto dovuto fin dalla data di prima assunzione (data da cui decorre effettivamente l'adesione).

L’accantonamento verrà destinato alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, cioè al fondo negoziale della categoria di appartenenza di ciascun lavoratore. I versamenti confluiranno in percorsi d’investimento differenziati in base all’età e all’orizzonte temporale del singolo lavoratore, in una logica ispirata all’approccio “Life Cycle”, che prevede una maggiore esposizione azionaria nelle fasi iniziali (per favorire maggiori rendimenti nel lungo termine) e una progressiva riduzione del rischio con l’avvicinarsi della pensione.

Fino a oggi, il meccanismo del “silenzio-assenso” prevedeva sì la destinazione del TFR alla previdenza complementare, ma solo dopo un periodo di sei mesi e solo se il lavoratore non comunicava la sua decisione entro il termine previsto. Inoltre, il precedente meccanismo riguardava solo il conferimento del TFR, mentre con la riforma l’adesione automatica riguarderà anche i contributi aggiuntivi previsti dagli accordi collettivi, a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore.


Portabilità del contributo datoriale

Fermo restando che la COVIP deve ancora pronunciarsi ed emanare le relative disposizioni, le quali potrebbero modificare sia le tempistiche sia le novità attualmente previste, anticipiamo che proprio sui contributi aggiuntivi si concentra un’altra novità importante, che potrebbe agevolare i fondi pensione aperti, cioè quelli disponibili per tutti sul mercato e distribuiti dalle reti di consulenti finanziari (diversi dai fondi negoziali, o di categoria, che invece si rivolgono solo ai lavoratori appartenenti a determinate categorie o settori di attività).

Chiunque aderisca a un fondo pensione potrà decidere di trasferirsi in un altro fondo in qualsiasi momento, dopo i primi due anni di permanenza minima. Fino ad oggi, se il passaggio avveniva da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un PIP, la portabilità del contributo del datore di lavoro non era garantita (per essere proprio precisi: era prevista solo nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva). Con la riforma, questo limite viene eliminato. Il che, di fatto, consente ai lavoratori di scegliere liberamente di trasferirsi in un fondo aperto senza dover rinunciare al contributo obbligatorio del datore di lavoro.

La novità, va precisato, riguarda solo il trasferimento: in fase di adesione, per ottenere il contributo datoriale è necessario iscriversi al fondo chiuso di categoria. Tuttavia, come ha evidenziato Paolo Pellegrini, vicedirettore generale di MEFOP (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione), “questo cambiamento può determinare un maggiore attivismo delle reti di distribuzione”(3), fondamentalmente alla ricerca di chi non dovesse sentirsi pienamente soddisfatto della sua iscrizione al fondo negoziale.


Maggiore flessibilità in uscita

Qualche novità(4) anche per quanto riguarda l’uscita dal fondo pensione: nello specifico, aumenta la quantità di capitale che sarà possibile riscattare in un’unica soluzione (al 60% del montante, dal precedente 50%).

Non solo. In alternativa alla rendita vitalizia, sarà possibile chiedere:

  • una rendita a durata definita per un numero di anni pari alla vita attesa residua (con il capitale non percepito che resta nel fondo pensione di proprietà dell’investitore e quindi, in caso di decesso anticipato del beneficiario, è trasmissibile agli eredi);
  • prelievi “liberi” determinati, che possono essere richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita;
  • una rendita a erogazione frazionata del montante accumulato, per un periodo minimo di cinque anni.

Arrotondato infine a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dalle imposte per i contributi versati in forme di previdenza complementare (finora era a 5.164,57 euro).


La palla passa all’educazione previdenziale

“Finalmente misure concrete ed efficaci per la previdenza integrativa”, ha commentato Assogestioni(5). “La sfida, ora”, ha sottolineato Fabio Galli, direttore generale dell’Associazione, “è accompagnare le innovazioni normative con un impegno altrettanto deciso sul fronte dell’educazione previdenziale”(6).

Ad assumere un ruolo di primo piano saranno anche i consulenti finanziari, chiamati a spiegare ai clienti le novità normative e a far capire loro l’importanza di attivare, quanto prima, una forma di previdenza integrativa, per un domani più sereno per sé e per i propri cari. 



1) rgs.mef.gov.it
2) covip.it
3) “Market mover”, podcast de Il Sole 24 Ore, episodio 1108 del 12 gennaio 2026 dal titolo “Fondi pensione, cosa cambia con la portabilità dei contributi”, minuto 5, podcast.ilsole24ore.com
4) Fermo restando quanto già detto a proposito della COVIP, che deve ancora pronunciarsi ed emanare le relative disposizioni, le quali potrebbero modificare sia le tempistiche sia le novità attualmente previste.
5) assogestioni.it
6) assogestioni.it



previdenza investimenti

AVVERTENZA LEGALE: questo è un foglio di informazione aziendale con finalità promozionali che riflette le analisi, effettuate da Banca Mediolanum, sulla base dell’attuale andamento dei mercati finanziari il cui contenuto non rappresenta una forma di consulenza nè un suggerimento per gli investimenti.
NOTA DI REDAZIONE: gli argomenti sono frutto di elaborazione interna.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni riportate non devono essere intese come una raccomandazione, diretta o indiretta, o un invito a compiere una particolare operazione. Per verificare le soluzioni più adatte alle tue esigenze e adeguate al tuo profilo di investitore rivolgiti sempre al tuo Family Banker.

Post Recenti

Risparmio, anche energetico

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo o quando ti allontani. Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.