01 aprile 2021

Modifiche “veloci” a MiFID II: cambiano gli oneri per consulenti e imprese

Pubblicato in: Vademecum

Con 339 voti a favore, 294 contrari e 57 astensioni, il Parlamento Europeo ha dato l’ok finale alle modifiche “veloci” alla Markets in Financial Instruments Directive, la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari nota in sintesi come MiFID II (è la numero due perché – lo ricordiamo – costituisce la versione 2.0 della prima direttiva, approvata dal Parlamento UE nel 2004).

Anche questa novità si inserisce nel quadro straordinario della crisi pandemica che stiamo attraversando: una crisi che comporta costi non irrilevanti, per gestire la quale le imprese – anche quelle di investimento – hanno l’urgente necessità di liberare risorse da altri fronti. Incluso quello degli obblighi normativi. Il legislatore lo ha ben compreso, tanto da ritenere opportuno il varo delle modifiche “Quick Fix” alla MiFID II: modifiche che rimuovono gli oneri amministrativi non necessari per le imprese d’investimento e gli intermediari, trovando un equilibrio fra protezione degli investitori e basso costo della conformità alle regole.


In cosa consistono le modifiche “veloci” alla MiFID II?


Come ha spiegato Massimo Scolari, presidente dell’Associazione per la consulenza finanziaria indipendente (Ascofind), in un articolo apparso a gennaio sul magazine online FocusRisparmio, tutto risale a luglio, quando la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifica della MiFID II con l’obiettivo di ridurre alcuni fra gli oneri amministrativi che discendono dagli obblighi di trasparenza e informativa, laddove tali oneri non sono controbilanciati da corrispondenti maggiori tutele degli investitori. Questo, come si può immaginare, vale in particolare per le cosiddette “controparti qualificate” e per i clienti professionali.

In altre parole, la Commissione UE ha pensato di rimuovere una serie di oneri formali non strettamente necessari per liberare risorse che possono così essere impiegate nel contrasto agli effetti della pandemia di Covid-19. Ma senza che la tutela degli investitori perda pezzi: con la sua proposta, infatti, la Commissione puntava proprio a individuare, spiega Scolari, “il giusto equilibrio tra un livello sufficiente di trasparenza nei confronti del cliente, i più elevati standard di protezione e i costi di conformità accettabili per le imprese”.

Ottenuta l’approvazione definitiva da parte del Parlamento UE, mentre scriviamo si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, a seguito della quale, trascorsi 20 giorni, le modifiche entreranno in vigore. Gli Stati Membri avranno poi nove mesi per recepire gli emendamenti negli ordinamenti nazionali e permettere l’applicazione delle nuove norme a 12 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea.



Meno obblighi per le imprese, ma senza rinunciare alla tutela degli investitori


Non tutte le modifiche “veloci” che la Commissione UE ha proposto hanno lo stesso peso specifico: alcune, come sottolinea Scolari, hanno ripercussioni su tutte le categorie di investitori, mentre altre – la maggior parte, in realtà – pongono l’accento sui clienti professionali e le controparti qualificate. Più nel dettaglio, quali sono i punti sui quali intervengono le modifiche?

Innanzitutto, nelle transazioni di strumenti finanziari mediante mezzi di comunicazione a distanza, le informazioni sui costi e gli oneri dell’operazione ora possono essere fornite, senza ritardo e sotto alcune condizioni, dopo aver effettuato l’operazione. Cambiano anche le modalità di trasmissione delle informazioni ai clienti: le imprese d’investimento invieranno le comunicazioni in formato elettronico, sempre che il cliente non richieda espressamente il supporto cartaceo.



Cos’altro cambia con le modifiche “veloci”, in sintesi

Ma, come detto, il principale punto di caduta delle modifiche “rapide” è la prestazione dei servizi a favore dei clienti professionali e delle controparti qualificate.


Nello specifico:
• le informazioni sui costi e gli oneri sono dovute ai clienti professionali solo nella prestazione del servizio di consulenza e di gestione di portafogli;
• le informazioni relative all’analisi costi e benefici degli switch di portafoglio non sono dovute ai clienti professionali, salvo che ne facciano esplicita richiesta;
• le relazioni periodiche sui servizi prestati e la relazione di adeguatezza non sono dovute ai clienti professionali, salvo che ne facciano esplicita richiesta;
• le imprese d’investimento dovranno tenere traccia e conservare le richieste di esenzione ricevute dai clienti professionali;
• nella prestazione dei servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini, le imprese d’investimento possono effettuare le operazioni senza essere soggetti, nell’ambito dei rapporti con le controparti qualificate, agli obblighi di natura informativa, di valutazione di adeguatezza, di best execution e di gestione degli ordini.

Altri punti riguardano la ricerca in materia di investimenti, la best execution e la product governance, ma con modifiche che dovrebbero rappresentare solo l’inizio di un lavoro di revisione destinato a continuare nei prossimi mesi.



La revisione della direttiva MiFID II prosegue


Un processo di revisione nell’ambito del quale, ricorda Scolari, i prossimi punti in agenda coinvolgono il funzionamento della struttura dei mercati dei valori mobiliari e le regole di trasparenza (comprese le questioni relative ai Paesi terzi), le regole sulla ricerca in materia di investimenti, le norme su tutte le forme di pagamento ai consulenti e il loro livello di qualifica professionale, la governance del prodotto, la segnalazione delle perdite e la categorizzazione dei clienti.


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NOTA DI REDAZIONE: gli argomenti e i grafici sono frutto di elaborazione interna.

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