21 febbraio 2023

Sostenibilità, la SFDR passa al livello 2: cosa c’è di nuovo?

Pubblicato in: Vademecum

Dal primo gennaio di quest’anno è entrato in vigore il regolamento delegato UE 2022/1288, che integra la SFDR e ne costituisce un prezioso complemento operativo per i consulenti finanziari e i loro clienti. Grazie a una presentazione standardizzata dell’impatto ambientale e sociale degli investimenti, sul sito web e nell’informativa precontrattuale, sarà infatti possibile farsi un’idea più precisa delle possibili ricadute che i prodotti finanziari possano avere in relazione agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).
Nello specifico, gli emittenti dei prodotti finanziari dovranno fornire entro il 30 giugno una lunga serie di informazioni e misurazioni sulle ricadute negative dei propri investimenti nelle dimensioni tipicamente ESG (modello obbligatorio per la dichiarazione dei “Principal Adverse Impact” – i cosiddetti “PAI”). La tabella utilizzata (Allegato I del Regolamento delegato UE 2022/1288) – che andrà a contenere diversi dati fra cui anche la quota di investimenti in società attive nel settore dei combustibili fossili – sarà uguale per tutti gli emittenti a livello europeo.
Questa documentazione offrirà il punto d’appoggio per un confronto sintetico che potrà permettere agli investitori tutta una serie di considerazioni generali sugli emittenti/gestori e il loro conseguente approccio ESG.


Regolamento SFDR: nuove informative su composizione e strategie dei fondi Articolo 8 e 9

La cosiddetta SFDR di livello 2 stabilisce non solo nuovi criteri di trasparenza “sugli effetti negativi sui fattori di sostenibilità”, ma anche nuove informative dettagliate, a livello precontrattuale, su composizione e strategie dei prodotti finanziari caratterizzati come Articolo 8 e/o 9.
Se per esempio in passato si è spesso lamentato il fatto che dentro molti fondi presentati come sostenibili si scoprivano poi produttori di armi o compagnie petrolifere, in futuro, e grazie all’obbligo di questa dettagliata informativa questo sarà molto più difficile. L’obiettivo, dunque, è incrementare la trasparenza del mercato dei prodotti finanziari ESG e contrastare il greenwashing rendendo più dura la vita a quanti intendessero limitarsi a cavalcare la moda degli investimenti “verdi” senza metterci la “sostanza”.
Per i prodotti finanziari sostenibili – riconducibili agli Articoli 8 e 9 – è obbligatoria la pubblicazione di informative precontrattuali e, in seguito, anche periodiche secondo determinati “standard” univoci proposti dal legislatore europeo.
Al loro interno, in uno scorrevole schema di domanda e risposta prestabilito dal regolamento, vanno indicate alcune delle informazioni più rilevanti sulle politiche di investimento del prodotto. Per esempio, il perseguimento di determinate caratteristiche di sostenibilità, la definizione degli eventuali obiettivi sostenibili, il contributo al loro raggiungimento, la percentuale di investimenti allineati alla tassonomia verde dell’UE, chiarimenti sul fatto che ci sia o meno disegnato un indice di riferimento per “determinare se il prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche di sostenibilità che promuove”, oppure quali azioni siano state adottate per raggiungere l’obiettivo di sostenibilità (quest’ultimo per i soli Articolo 9).


Normativa SFDR: spiegare come si intende raggiungere l’obiettivo di investimento

Gli emittenti, detti anche “partecipanti ai mercati finanziari”, pubblicano online sul loro sito web un’informativa sulla sostenibilità per ogni prodotto finanziario classificato come Articolo 8 e/o 9. Essa indica in maniera ben visibile le caratteristiche ambientali o sociali oppure l’obiettivo di investimento sostenibile di tale prodotto finanziario. In una sezione di sintesi “di massimo due facciate A4” sarà necessario illustrare elementi come:

• le caratteristiche ambientali e/o sociali che il prodotto finanziario promuove (nel caso, per esempio, di un fondo Articolo 8);
• l’eventuale obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario (che c’è, se il fondo è Articolo 9);
• la strategia di investimento;
• la quota degli investimenti sostenibili;
• il monitoraggio dell’obiettivo di investimento sostenibile (nel caso, per esempio, di un fondo Articolo 9);
• le metodologie utilizzate per misurare il raggiungimento delle caratteristiche/obiettivo.

Per i fondi Articolo 9, una sezione denominata “Raggiungimento dell’obiettivo di investimento” deve spiegare il modo in cui l’indice di riferimento è allineato all’obiettivo e, per i prodotti finanziari il cui obiettivo è una riduzione delle emissioni di carbonio, contenere “una dichiarazione in cui si afferma che l’indice di riferimento è considerato un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’Accordo di Parigi”.


Informazioni accessibili, ben visibili, semplici, concise e non fuorvianti 

Se i principi sanciti dal regolamento saranno rispettati, anche l’investitore finale potrà consultare caratteristiche ed evoluzione nel tempo dei prodotti finanziari sostenibili su cui ha investito. Infatti, “i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento gratuitamente e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante”, si legge all’Articolo 2 del regolamento 2022/1288.
Anche i consulenti finanziari sono direttamente coinvolti in questa nuova operazione di trasparenza richiesta da Bruxelles. Nello specifico, è necessario rendere noto come vengono presi “in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di assicurazioni o investimenti”.
Lo sforzo di trasparenza in favore dell’investitore è quindi duplice:
• da un lato, le società d’investimento dovranno produrre ogni anno informazioni sugli impatti ambientali e sociali dei propri investimenti;
• dall’altro, i consulenti dovranno spiegare in che modo, eventualmente, terranno conto di quelle informazioni nella loro proposta alla clientela.


Un “Megatrend” già in atto presso le società più innovative

Ancora una volta, la normativa dà una spinta all’evoluzione del settore degli investimenti finanziari intercettando quello che comunque è – almeno in larga parte dei casi – un “Megatrend” già da tempo in atto. Le società di gestione e consulenza più innovative, infatti, hanno da tempo chiaro in mente che un maggior valore arriva proprio dalle aziende e dai comparti che hanno iniziato seriamente a integrare la sostenibilità nel loro modo di operare e produrre.
Questo si accorda con l’evoluzione del nostro modello economico, che sta più o meno velocemente – ma comunque ineluttabilmente – abbandonando il paradigma lineare a favore di un paradigma circolare, nel segno di una riduzione dei consumi e di un riutilizzo e riciclo delle risorse. Per il bene del pianeta, oltre che del portafoglio. E ora tutto questo avrà la possibilità di essere messo – ancor di più – al servizio del cliente finale.


NOTA DI REDAZIONE : gli argomenti e i grafici sono frutto di elaborazione interna.
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