19 giugno 2017

Normativa PIR: le modifiche che chiariscono i dubbi

Pubblicato in: Economia & Mercati

Neofiti nel vasto panorama degli strumenti finanziari, i Piani Individuali di Risparmio, nati a inizio 2017, hanno da subito conquistato gli investitori italiani. Il successo dei PIR, che hanno raccolto più di 1 miliardo e mezzo di euro in un solo trimestre, è dovuto in larga parte alla loro caratteristica allettante in termini di vantaggi fiscali per i sottoscrittori e alla loro vocazione di sostegno per le piccole e medie imprese.

 

Le “regole di base” dei PIR

• Destinatari: solo persone fisiche residenti in Italia;
• Importo massimo agevolabile: 30.000 all’anno; massimo 150.000;
• Durata minimo dell’investimento annuale: 5 anni;
• Politica di investimento: finalizzata a finanziare la piccola e media impresa (vedi sotto per dettagli):
• Beneficio fiscali: esenzione da tassazione dei rendimenti finanziari e dell’imposta di successione.

 

Le modifiche apportate con il decreto dell’aprile 2017

Un decreto legge dello scorso aprile non ha cambiato le regole ma chiarito alcune incertezze e corretto un vero e proprio refuso della norma base: l’errore si trovava al comma 101 della Legge di Bilancio 2017 che, in modo errato, rinviava al comma 90 in riferimento all’elenco degli investimenti qualificati per beneficiare dei vantaggi fiscali. In realtà, il comma di riferimento è il numero 102 e l’errore ha causato non poca confusione agli interessati.

Si può ora dire con certezza che le regole necessarie per beneficiare della non imponibilità dei redditi derivanti dagli investimenti sono le seguenti:

• le somme devono essere destinate per almeno il 70% a strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati;
• il 30% di quel 70% – che equivale al 21% dell’investimento complessivo –deve essere composto da titoli di società NON presenti nell'indice di Borsa Italiana FTSEMIB, ad esempio quelle quotate sui listini alternativi, come l’AIM (Mercato Alternativo del Capitale)
• questi strumenti occore siano emessi da imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare;
• le emittenti devono risiedere fiscalmente in Italia (o in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia);
• tutto ciò si intende valido contestualmente in ciascun anno solare di durata del piano stesso e per almeno i due terzi dell’anno;

Occorre, inoltre, sottolineare come tali investimenti possano essere effettuati, indirettamente, tramite fondi comuni italiani o esteri (incluse le SICAV), purché l’investimento avvenga nel rispetto dei vincoli e dei limiti posti dal decreto. 

 

Agevolazioni fiscali: quali e come?

Come gia detto sopra, Il grande appeal dei PIR è dovuto soprattutto alle agevolazioni fiscali che li riguardano. In particolare è prevista una totale esenzione dalle imposte sui redditi finanziari realizzati con l’investimento nel PIR, nonché dalla tassa di successione. Tuttavia ci sono dei vincoli da rispettare: un periodo minimo di possesso dell’investimento, pari a 5 anni e di limiti massimi di investimenti agevolabili all’investimento: annuale – pari a 30.000 euro, e complessivo - massimo 150.000 euro. Disinvestire prima del tempo resta possibile, certo, ma in tal caso il beneficio fiscale viene meno e le relative tasse non solo devono essere pagate, ma con mora.


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